28 Marzo 2024
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Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ LAICITALIA – APS”
Denominazione e sede
Art.1) Ai sensi della legge n.383 del 7 dicembre 2000 e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “LAICITALIA – APS”.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.
Art. 2) L’Associazione ha sede in Ceprano (FR), Via Campo le Monache n.2.
Finalità
Art. 3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4) L’Associazione intende promuovere azioni, anche giudiziarie, nonché iniziative culturali e di divulgazione, che abbiano lo scopo di promuovere la difesa dei diritti costituzionali e dei diritti umani, nella costante riaffermazione del supremo Principio di Laicità. L’Associazione intende operare nelle scuole e nelle università, in contesti pubblici e privati, nelle istituzioni pubbliche e nelle associazioni private, nel rispetto delle differenze e perseguendo il valore della non discriminazione.

L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale.
Durata
Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Soci
Art. 6) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private, ivi comprese organizzazioni di natura politica e/o partiti, partecipano nella persona di un loro rappresentante.
Art. 7) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Potranno essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Art. 8 ) Tutti i soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; potranno partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti, ed inoltre potranno godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento

delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 9) Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per mancato pagamento della quota di adesione annuale, ovvero per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
Le dimissioni del socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi volontariamente alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, e ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Assemblea dei Soci
Art. 13) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 14) L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
Art. 15) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno due terzi dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
L’Assemblea è validamente convocata mediante invio e-mail / lettera / affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, almeno 60 giorni prima. Della convocazione dell’Assemblea se ne può dare comunicazione anche mediante pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione, senza che ciò costituisca prerequisito di validità. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 16) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
Art. 17) All’Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:


eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:
deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 18) L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
Art. 19) L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, devono essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci. L’Assemblea decide con quali modalità potranno essere diffusi e pubblicizzati.
Consiglio Direttivo e Presidente
Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all’elezione del nuovo.
All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più Vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.
Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;

l’approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale
le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
la fissazione delle quote sociali;
la facoltà di nominare, tra soggetti esterni al Consiglio e/o all’associazione, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto in forma cartacea o con sistemi informatici (comprese e-mail, sms o servizi di

messaggistica istantanea); tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. La rappresentanza legale può essere delegata per singoli atti. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni.
Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 26)Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.
Segretario e Tesoriere
Art. 27)Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative

necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi.
Art. 28)Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Il Tesoriere ha il potere di effettuare operazioni contabili, anche senza la preventiva autorizzazione del Consiglio, ove si tratti di spese in scadenza.
Art. 29)Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Elettorato attivo e passivo
Art. 30) I soci in regola con il pagamento delle quote annuali godono di elettorato attivo in sede di Assemblea e per la nomina e il rinnovo delle cariche dell’Associazione. I soci in regola con il pagamento delle quote annuali godono altresì dell’elettorato passivo a partire da 1° anno successivo al primo tesseramento con l’Associazione.

Patrimonio ed esercizio finanziario
Art. 31)Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Art. 32)All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
Art. 33)L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà redigere il rendiconto economico e finanziario. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
Scioglimento
Art. 34)Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Norme finali
Art. 35)La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
Art. 36)Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto,si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.
Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori di cui all’Atto Costitutivo.
AVVISO AI SOCI
27/03/2024
Si comunica che in data 13/04/2024 si voterà l'approvazione delle modifiche statutarie tramite piattaforma Eligo.
Le istruzioni per le modalità di voto sverranno inviate via mail.
Per ulteriori chiarimenti contattare direttivo@laicitalia.it




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