28 Marzo 2024
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Io e mio marito siamo separati e abbiamo un figlio. Io sono atea e mio marito è cattolico e ora vuole imporre a nostro figlio di fare la comunione. Posso oppormi?

10-11-2021 - SBATTEZZO
risposta:
La legge tutela il diritto alla libertà religiosa che significa anche libertà di non professarne alcuna.
Questa libertà contempla anche la libertà di educare i figli seguendo il proprio convincimento.
I problemi si pongono quando i genitori, separati ma anche quando sono conviventi, affrontano percorsi di mutamento dei propri orientamenti e non c’è più univocità in ciò che si vuole trasmettere ai propri figli.
Il disaccordo tra i genitori deve essere deciso da un giudice al quale ognuna delle parti sottoporrà le proprie richieste.
Il giudice dovrà valutare il grado di maturità del minore e il suo grado di comprensione delle scelte che i genitori vogliono operare su di lui o per lui, ma dovrà anche valutare se le decisioni che si vogliono assumere possano utilmente essere rinviabili ad una età in cui il minore possa scegliere autonomamente.
Il giudice valuterà anche se al minore si vuole imporre un mutamento che non sia in linea con il percorso religioso o non religioso, seguito fino a quel momento perchè alla sofferenza per la separazione dei genitori, non si può aggiungere l’ulteriore sofferenza di mutare religione rispetto a quella praticata, ovvero non si può imporre una religione rispetto ad un contesto nel quale, fino ad un certo momento non se ne è seguita alcuna.
Se non c’è mai stata frequentazione costante dei rituali di una certa religione, non potranno essergli imposti all’improvviso.
Il giudice chiamato a pronunciarsi sul disaccordo, valuterà cosa sia meglio per il minore e non per l’uno o l’altro genitore, e anzi sulle soluzioni prospettate da entrambi i genitori, potrebbe autonomamente indicare una terza soluzione.
Per quanto riguarda l’ora di religione a scuola, vale lo stesso discorso sia in termini di esonero che di frequentazione, il disaccordo deve essere deciso dal giudice il quale valuterà quale potrebbe essere l’effetto sul minore sia in un senso che nell’altro.
Per avere una decisione, occorre introdurre un procedimento con un ricorso ed è necessario rivolgersi ad un avvocato della propria città.
Se si ha un reddito al di sotto di certi parametri, si può chiedere di essere ammessi al gratuito patrocinio.
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